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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 8Corrispondenza
(art. 123 cpv. 1, 139 cpv. 5 LInFi)
1 Dichiarazioni trasmesse per telefax o per posta elettronica, nonché richieste concernenti la pubblicità delle partecipazioni e offerte pubbliche di acquisto sono ammesse nella corrispondenza che esula da procedimenti amministrativi e sono riconosciute ai fini dell’osservanza dei termini.
2 In linea di principio, le raccomandazioni degli organi per la pubblicità sono comunicate alle parti, ai richiedenti e alla FINMA per telefax o per posta elettronica.
3 Alle dichiarazioni per via elettronica in procedimenti amministrativi si applica l’ordinanza del 18 giugno 201018 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi. Le dichiarazioni alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto possono inoltre essere trasmesse via telefax.