Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 101a Momento del calcolo e del versamento del margine di variazione
(art. 110 LInFi) 1I margini di variazione devono essere ricalcolati almeno ogni giorno operativo. 2La valutazione dell'operazione in corso di cui all'articolo 109 LInFi funge da base di calcolo. Per il resto si applica per analogia l'articolo 101 capoverso 2. 3I margini di variazione devono essere versati il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato. 4In deroga al capoverso 3, è consentito versare i margini di variazione entro due giorni operativi dal giorno del calcolo se:
1 Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |