Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 102 Trattamento del margine iniziale
(art. 110 LInFi) 1Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca. 2I margini iniziali versati in contanti devono essere detenuti presso una banca centrale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che li versa o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate. 3I margini iniziali che non sono versati in contanti possono essere detenuti dalla controparte beneficiaria o da un terzo da essa incaricato. Il terzo può essere la controparte che versa il margine iniziale. 4Un riutilizzo dei margini iniziali non è consentito. È fatto salvo il riutilizzo, da parte di un terzo depositario, dei margini iniziali versati in contanti se un contratto assicura che il riutilizzo non pregiudica la garanzia né la realizzazione. 5La controparte beneficiaria e il terzo depositario devono separare i margini iniziali non ricevuti in contanti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |