Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019)(art. 110 LInFi) 1Il margine iniziale è calcolato quale riduzione percentuale sulle posizioni lorde delle singole operazioni in derivati. Le operazioni in derivati oggetto di un accordo di compensazione stipulato tra le controparti («netting set») possono essere riunite. 2Per le singole categorie di derivati il margine iniziale ammonta a:
3Se un'operazione rientra in più di una categoria di derivati secondo il capoverso 2, è assegnata:
4Il margine iniziale per un «netting set» è calcolato secondo l'allegato 3. 5Le controparti finanziarie che applicano un approccio modello dei rischi di mercato autorizzato dalla FINMA secondo l'articolo 88 OFoP1 per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio o che applicano un modello di mercato autorizzato dalla FINMA per il calcolo della solvibilità nel quadro del Test svizzero di solvibilità (SST) secondo gli articoli 50a-50d dell'ordinanza del 9 novembre 20052 sulla sorveglianza possono calcolare il margine iniziale su questa base fino a quando non si sarà affermato un modello standard riconosciuto in tutto il settore e armonizzato a livello internazionale. La FINMA disciplina i criteri tecnici che devono essere soddisfatti dall'approccio modello o dal modello di mercato. |