Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 104 Garanzie consentite per il margine iniziale e il margine di variazione
(art. 110 LInFi) 1Sono garanzie consentite:
2Sono garanzie di elevata qualità le garanzie altamente liquide caratterizzate da un'elevata stabilità del valore anche in periodi di stress e che possono essere monetizzate entro un termine appropriato. 3Le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite quali garanzie. 4Le garanzie devono essere rivalutate giornalmente. 1 RS 952.03 |