Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 105 Riduzioni di valore applicabili alle garanzie
(art. 110 LInFi) 1Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l'allegato 4. 2Un'ulteriore riduzione dell'8 per cento deve essere applicata nei casi in cui:
3Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell'allegato 5. 4Esse adottano misure per:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |