Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019)(art. 94 cpv. 2 e art. 107 LInFi) 1Fatti salvi i capoversi 2, 2bis e 2ter, per le operazioni transfrontaliere l'obbligo di scambiare garanzie sussiste anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all'obbligo di scambio sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.1 2Non occorre scambiare garanzie, se la controparte estera:
2bisLa controparte svizzera può rinunciare al versamento di margini iniziali e di variazione a favore della controparte estera se un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che:
2terEssa può rinunciare ad esigere il versamento di margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2bis lettera a o b e se:
3Gli altri obblighi di riduzione dei rischi che richiederebbero una collaborazione da parte della controparte possono essere adempiuti unilateralmente, purché ciò sia conforme agli standard internazionali riconosciuti. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |