Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 108 Inizio dell'obbligo
(art. 112 LInFi) L'obbligo di negoziare un derivato presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (obbligo di negoziazione su una piattaforma) secondo l'articolo 112 LInFi si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per l'operazione in derivati in questione:
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