Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 113 Documentazione
(art. 116 LInFi) 1Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per iscritto i processi con cui garantiscono l'adempimento degli obblighi per:
2Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono fissare per scritto questa decisione e sono quindi esonerate dall'obbligo di cui al capoverso 1. 3Le controparti finanziarie che sono incaricate da altre controparti finanziarie o non finanziarie di adempiere i loro obblighi disciplinano i relativi processi ai sensi del capoverso 1 per analogia. |