Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 118 Emolumenti per altre decisioni
(art. 126 cpv. 5 LInFi) 1La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto riscuote un emolumento anche quando decide in merito ad altre procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto, in particolare in merito all'obbligo di presentare un'offerta. Può riscuotere un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione. 2A seconda dell'entità e della complessità del caso, l'emolumento ammonta fino a 50 000 franchi. 3 Qualora il richiedente presenti un'offerta successiva alla decisione della delegazione, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può detrarre questo emolumento da quello previsto all'articolo 117. |