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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 120Calcolo dei diritti di voto in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti
(art. 137 cpv. 1 LInFi)
Per accertare se la soglia del 98 per cento ai sensi dell'articolo 137 capoverso 1 LInFi è stata superata o meno, oltre che delle azioni detenute direttamente si tiene conto:
a.
delle azioni i cui diritti di voto sono in sospeso;
b.
delle azioni che l'offerente detiene indirettamente o d'intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.