Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019)(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi) 1Fatto salvo l'articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell'ambito di un'offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:
2Fatto salvo l'articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell'ambito di un programma di riacquisto che rientra nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:
3La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori. 4Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:
|