Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 124 Periodi di blackout
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi) 1L'articolo 123 capoversi 1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di partecipazione propri è effettuato:
2È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:
3I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell'offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso 1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni. |