Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 13 Capitale minimo
(art. 12 LInFi) 1Il capitale minimo ammonta:
2Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi. Ciò vale anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in un'infrastruttura del mercato finanziario. |