Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 131 Obblighi di riduzione dei rischi
1Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l'articolo 108 lettere a-d LInFi si applicano, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza:
2L'obbligo di valutare le operazioni in derivati in corso secondo l'articolo 109 LInFi si applica, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, dopo 12 mesi alle operazioni in derivati in corso a tale data. 3L'obbligo di scambiare garanzie di cui all'articolo 110 LInFi si applica soltanto alle operazioni in derivati concluse dopo l'insorgere degli obblighi di cui ai capoversi 4-5bis.1 4L'obbligo di scambiare margini di variazione si applica:
5L'obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo:
5bisPer le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l'obbligo di scambiare garanzie si applica dal 4 gennaio 2020.3 6La FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |