Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 22 Negoziazione multilaterale
(art. 26 e 42 LInFi) È considerata multilaterale la negoziazione che consente l'incontro degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari di molteplici partecipanti all'interno del sistema di negoziazione in vista della conclusione di un contratto. |