Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza
(art. 30 LInFi) 1La sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:
2Essa esige dai partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche di comunicarlo e di segnalare gli ordini così generati, di conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, compresi quelli annullati, e di dotarsi in particolare di misure e controlli dei rischi efficaci al fine di garantire che i suoi sistemi:
3Per tenere conto dello sfruttamento aggiuntivo della capacità del sistema, la sede di negoziazione può prevedere emolumenti più elevati per:
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