Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione
(art. 36 LInFi) 1Il sistema multilaterale di negoziazione garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. 2Nel caso dei derivati esso assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi. 3Il sistema multilaterale di negoziazione si dota dei dispositivi necessari per controllare l'osservanza dei requisiti di ammissione per i valori mobiliari da esso ammessi al commercio. |