Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 35 Autorità di ricorso
(art. 37 cpv. 1-3 LInFi) 1Nella sua attività giurisdizionale l'autorità di ricorso è indipendente e sottostà al solo diritto. 2I suoi membri non possono far parte dell'organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio né avere un rapporto di lavoro o un altro rapporto contrattuale con la sede di negoziazione che generi conflitti di interessi. 3Ai membri dell'autorità indipendente di ricorso si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale. 4Il regolamento dell'autorità indipendente di ricorso contiene prescrizioni concernenti la composizione, la nomina, l'organizzazione e le procedure di tale autorità. |