Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 39 Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi
(art. 44 LInFi) 1Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione emana regole per l'organizzazione del commercio e sorveglia il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari nonché lo svolgimento del commercio. 2Esso effettua registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell'ambito del sistema organizzato di negoziazione. 3In caso di contratti conclusi secondo regole discrezionali si possono effettuare negoziazioni «matched principal» soltanto se è possibile garantire l'esecuzione alle migliori condizioni. Deroghe sono ammesse soltanto se i clienti interessati rinunciano esplicitamente a un'esecuzione alle migliori condizioni. |