Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 46 Garanzie
(art. 49 LInFi) 1Se i valori soglia prestabiliti sono superati, la controparte centrale richiede il versamento di margini iniziali e di variazione almeno una volta al giorno. 2Essa evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. 3Essa prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche. 4La controparte centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, essa affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza. |