Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 51 Trasferibilità
(art. 55 LInFi) 1La trasferibilità è garantita se:
2Se un trasferimento non può avere luogo entro il termine fissato dalla controparte centrale, quest'ultima può adottare tutte le misure previste dalle sue regole per gestire attivamente i rischi relativi alle posizioni interessate, compresa la liquidazione dei valori patrimoniali e delle garanzie che il partecipante inadempiente detiene per conto di un partecipante indiretto o dei suoi clienti. |