Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 73 Protezione del sistema
(art. 89 LInFi) 1Sono istruzioni impartite da partecipanti segnatamente le istruzioni che:
2A partire dal momento di cui all'articolo 62 capoverso 4 lettera a LInFi e all'articolo 66 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza, un ordine di pagamento o di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a tale sistema né da un terzo. |