Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 88 Valori soglia
(art. 100 LInFi) 1Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano i valori soglia seguenti:
2Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un valore soglia di 8 miliardi di franchi a livello di gruppo finanziario o assicurativo. |