Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 97 Risoluzione di controversie
(art. 108 lett. c LInFi) 1Il foro e il diritto applicabile in caso di eventuali controversie devono essere concordati al più tardi all'atto della conclusione di un'operazione in derivati OTC. 2Nell'accordo devono essere definite procedure per:
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