Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 101 Momento del calcolo e del versamento del margine iniziale
(art. 110 LInFi) 1Il margine iniziale deve essere calcolato la prima volta il giorno operativo successivo all’esecuzione dell’operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato regolarmente, ma almeno ogni 10 giorni operativi. 2Se le due controparti sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve essere effettuato in base al «netting set» del giorno precedente. Se le due controparti non sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve basarsi sulle transazioni nel «netting set» eseguite il giorno precedente entro le ore 16 secondo l’ora del fuso orario in cui le ore 16 scoccano prima. 3Il margine iniziale deve essere versato il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |