Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 11 Esternalizzazione
(art. 11 LInFi) 1Vi è esternalizzazione a norma dell’articolo 11 capoverso 1 LInFi quando un’infrastruttura del mercato finanziario incarica un fornitore di servizi di assumere in modo autonomo e durevole un servizio essenziale per l’infrastruttura stessa ai sensi dell’articolo 12. 2In un accordo con il fornitore di servizi occorre disciplinare, in particolare:
3L’infrastruttura del mercato finanziario seleziona, istruisce e controlla accuratamente il fornitore di servizi. Essa integra il servizio esternalizzato nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi. 4In caso di esternalizzazione all’estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un’infrastruttura del mercato finanziario i cui dati potrebbero essere comunicati a un fornitore di servizi all’estero devono esserne informati. 5L’infrastruttura del mercato finanziario, il suo organo di audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS devono poter consultare e verificare il servizio esternalizzato. 6I capoversi 1–5 non si applicano se un depositario centrale esternalizza una parte dei propri servizi o delle proprie attività a una piattaforma tecnica che in qualità di servizio pubblico collega sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. Questo tipo di esternalizzazione deve essere disciplinato da un proprio quadro giuridico e operativo. Quest’ultimo richiede l’approvazione della FINMA. |