Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 111 Operazioni transfrontaliere
(art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi) Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la negoziazione presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, se la controparte estera:
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