Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 12 Servizi essenziali
(art. 11 cpv. 1 LInFi) 1Si considerano essenziali i servizi necessari al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del diritto e della «compliance». 2Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche:
|