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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 122Oggetto
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono i casi in cui sono ammessi i comportamenti che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 e 143 capoverso 1 LInFi.