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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 125Contenuto dell’inserzione di riacquisto
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
L’inserzione di riacquisto di cui all’articolo 123 capoversi 1 lettera g e 2 lettera c deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a.
informazioni sull’emittente, in particolare:
1.
la sua identità,
2.
il capitale emesso,
3.
la sua partecipazione al capitale proprio,
4.
le partecipazioni degli azionisti ai sensi dell’articolo 120 LInFi;
b.
il tipo, lo scopo e l’oggetto del programma di riacquisto;