Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 126 Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori mobiliari
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi) Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:
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