Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 130 Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni
1L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:
2Per la comunicazione di operazioni in derivati negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi. 3In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3377). |