Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 131 Obblighi di riduzione dei rischi
1Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l’articolo 108 lettere a–d LInFi si applicano, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza:
2L’obbligo di valutare le operazioni in derivati in corso secondo l’articolo 109 LInFi si applica, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, dopo 12 mesi alle operazioni in derivati in corso a tale data. 3L’obbligo di scambiare garanzie di cui all’articolo 110 LInFi si applica soltanto alle operazioni in derivati concluse dopo l’insorgere degli obblighi di cui ai capoversi 4–5bis.1 4L’obbligo di scambiare margini di variazione si applica:
5L’obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo:
5bisPer le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l’obbligo di scambiare garanzie si applica dal 4 gennaio 2020.5 6La FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |