Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
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Art. 132 Verifica
L’obbligo di verifica da parte degli uffici di revisione di cui all’articolo 114 si applica 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. |
