Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
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Art. 133 Istituti di previdenza e fondazioni d’investimento
1Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48–60a della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’obbligo di compensazione secondo l’articolo 97 LInFi non si applica fino al 30 settembre 2021 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 87.3 2Il Dipartimento federale dell’interno può prorogare il termine di cui al capoverso 1 per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |
