Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 14 Continuità operativa
(art. 13 LInFi) 1La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere inserita nell’organizzazione aziendale e disciplina in particolare:
2L’infrastruttura del mercato finanziario effettua un’analisi di impatto sull’attività, che stabilisce il livello e il tempo di ripristino dei processi operativi necessari all’esercizio. 3Essa determina le opzioni per il ripristino dei processi operativi necessari all’esercizio. 4La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere approvata dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. |