Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 2 Definizioni
(art. 2 lett. b e c LInFi) 1Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti. 2Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito segnatamente in funzione di:
3Non sono considerati derivati:
4Sono considerate operazioni di cassa le operazioni regolate immediatamente o entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine differito per il regolamento. Sono parimenti considerate operazioni di cassa:
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