Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 20 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione
(art. 24 LInFi) 1Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione. 2Il piano di stabilizzazione comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare e delle risorse richieste per attuare tali misure. Esso deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 3Al momento della presentazione del piano, l’infrastruttura del mercato finanziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero (art. 21) già attuate o previste. 4Essa presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA. 5La FINMA accorda all’infrastruttura del mercato finanziario un termine appropriato per attuare a titolo preliminare le misure previste nel piano di liquidazione. |