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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 21Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione
(art. 24 cpv. 1 LInFi)
Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione dell’infrastruttura del mercato finanziario possono comprendere in particolare:
a.
miglioramento e decentramento strutturali:
creazione di unità di servizi giuridicamente autonome,
3.
soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
4.
riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
b.
decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
1.
riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,
2.
limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,
3.
creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;
c.
decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell’esercizio:
1.
garanzia dell’accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici nonché della loro utilizzazione,
2.
separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
3.
accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulteriore utilizzazione.