Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 24 Organismo di autodisciplina e sorveglianza
(art. 27 LInFi) 1Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:
2Gli organi che svolgono i compiti di autodisciplina e sorveglianza devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale. 3Nell’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori. 4La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze degli organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori in seno all’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio. |