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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 40Garanzia di un commercio ordinato
(art. 45 LInFi)
Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Esso deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l’esercizio dei suoi sistemi secondo l’articolo 30 capoversi 2–4.