Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 44 Funzione
(art. 48 LInFi) La controparte centrale garantisce in particolare la registrazione standardizzata di tutti i dettagli delle operazioni da essa compensate, dei crediti e degli impegni dei partecipanti nonché delle sue comunicazioni al repertorio di dati sulle negoziazioni. |