Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 48 Fondi propri
(art. 51 LInFi) 1La controparte centrale deve coprire con fondi propri pari all’8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l’articolo 42 OFoP1. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.2 2I fondi propri dedicati di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi ammontano almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo il titolo terzo dell’OFoP. 3La controparte centrale detiene altri fondi propri per coprire i costi della cessazione dell’attività o della ristrutturazione volontarie. Nel caso di controparti centrali di rilevanza sistemica tali fondi devono permettere di attuare il piano ai sensi dell’articolo 72, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi. 4In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire i requisiti di cui ai capoversi 1–3. 5La controparte centrale deve disporre di un piano che indichi come reperire altri fondi propri qualora i suoi fondi propri non soddisfino più i requisiti di cui ai capoversi 1–4. Il piano deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 6Se i suoi fondi scendono al di sotto del 110 per cento dei requisiti di cui ai capoversi 1–4, la controparte centrale ne informa immediatamente la FINMA e la sua società di audit e trasmette alla FINMA un piano indicando come intende rispettare nuovamente il limite. 1 RS 952.03 |