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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 55Adempimento delle obbligazioni reciproche
(art. 65 LInFi)
Il depositario centrale consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adempimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un’obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell’altra obbligazione.