Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 57 Ripartizione dei rischi
(art. 66 LInFi) Il depositario centrale sorveglia i rischi di credito nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo basandosi sui principi di calcolo stabiliti alla sezione 4 del capitolo 1 del titolo quarto dell’OFoP1. |