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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)

Art. 57 Ripartizione dei rischi

(art. 66 LIn­Fi)

Il de­po­si­ta­rio cen­tra­le sor­ve­glia i ri­schi di cre­di­to nei con­fron­ti di una sin­go­la con­tro­par­te o di con­tro­par­ti as­so­cia­te a un grup­po ba­san­do­si sui prin­ci­pi di cal­co­lo sta­bi­li­ti al­la se­zio­ne 4 del ca­pi­to­lo 1 del ti­to­lo quar­to dell’OFoP1.