Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 58 Liquidità
(art. 67 LInFi) 1Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono:
2Il depositario centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 67 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Esso diversifica i sui fornitori di liquidità. 3La strategia d’investimento del depositario centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il depositario centrale è tenuto a evitare i rischi di concentrazione. |