Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 62 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere
(art. 77 LInFi) 1Fatto salvo il capoverso 2, il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda l’accesso alle seguenti autorità:
2Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali. |