Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
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Art. 64 Procedura
(art. 77 e 78 LInFi) 1L’accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale. 2Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività. 3Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:
4Il repertorio di dati sulle negoziazioni esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell’esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all’articolo 78 capoverso 1 LInFi. 5Registra le informazioni relative all’accesso ai dati. |
